Imposta di soggiorno dovuta al Comune di Francavilla al Mare.
L’imposta è dovuta per persona, fino ad un massimo di 7 pernottamenti consecutivi nell’anno solare, purché effettuati nella medesima struttura ricettiva.
Prospetto tariffario anno 2025, importi da versare direttamente alla struttura ricettiva che riverserà l'imposta al Comune:
Gennaio € 0,50
Febbraio € 0,50
Marzo € 0,50
Aprile € 0,50
Maggio € 1,00
Giugno € 1,00
Luglio € 1,00
Agosto € 1,00
Settembre € 1,00
Ottobre € 0,50
Novembre € 0,50
Dicembre € 0,50
Esenzioni
Sono esenti dal pagamento dell’imposta di soggiorno:
* i minori fino al compimento del 16° anno di età;
* i soggetti che assistono i degenti ricoverati presso strutture sanitarie del territorio, anche in regime di day hospital, per un massimo di un accompagnatore per paziente;
* i pazienti che effettuano cure ospedaliere in regime di day hospital;
* il personale appartenente alla forze di Polizia nazionali (Polizia di Stato, Carabinieri, Guardia di Finanza, Polizia Penitenziaria) e locale, alle altre forze armate, nonché al corpo nazionale dei Vigili del Fuoco che soggiornano per esigenze di servizio;
* i portatori di handicap grave, certificati a norma di legge ed un accompagnatore;
* i soggetti di età uguale e/o superiore a 70 anni.
L’applicazione dell’esenzione è subordinata al rilascio al gestore della struttura ricettiva, da parte dell’interessato, di un’attestazione.
Riduzioni
Possono richiedere la riduzione del 50% dell’imposta di soggiorno:
a) i gruppi scolastici in visita didattica;
b) componenti di gruppi sportivi partecipanti a iniziative e tornei organizzati in collaborazione con l’Amministrazione Comunale.
I gestori delle strutture ricettive ubicate nel Comune di Francavilla al Mare, hanno l’obbligo di segnalare le generalità dei soggetti passivi inadempienti, anche senza il consenso espresso dell’interessato. In particolare, chiunque fuori dai casi di esenzione si rifiuti di corrispondere l’imposta di soggiorno, è tenuto a rilasciare al gestore della struttura una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, nella quale indica la motivazione del mancato pagamento. Nei casi di omesso pagamento dell’imposta di soggiorno da parte dell’ospite o di mancata sottoscrizione della dichiarazione di rifiuto, la struttura dovrà comunque comunicare le generalità dell’ospite per consentire la procedura di recupero coattivo dell’importo non riscosso.
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